Bonus 50%
Il bonus 50%, o bonus ristrutturazioni così ribattezzato e introdotto dal Decreto Rilancio 2020, in realtà tecnicamente è una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo di spesa massimo di 96.000 euro. Possono usufruirne i privati che eseguono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ascensori. Per manutenzione ordinaria si intendono riparazioni, modernizzazioni o sostituzione di ascensori esistenti. Per interventi di manutenzione straordinaria si intende l’installazione di nuovi ascensori in edifici esistenti.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo In questo caso è possibile ottenere sia lo sconto in fattura che la cessione del credito. Lo Sconto in Fattura è applicabile solo ai privati ed ai condomini residenziali in regime di codice fiscale. Non è concesso invece ad aziende e partite iva. Si tratta di un’ottima opportunità per risparmiare il 50% dei costi su un intervento che può essere fondamentale per la propria abitazione. Installare un nuovo ascensore o ammodernarne uno già esistente significa migliorare le performance, avere maggiore velocità e sicurezza e permette di avere un miglioramento estetico, grazie all’impiego di materiali moderni e resistenti.
Soggetti che possono fruire della detrazione
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
• soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
• detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
• familiari conviventi;
• coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
• futuro acquirente.
Edifici interessati
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
In particolare, l’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su immobili residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Gli interventi sulle parti comuni sono agevolabili se eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Devono considerarsi “a prevalente destinazione abitativa” i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato.
Ammontare della detrazione
La detrazione spettante è pari al 50 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, nel limite massimo di 96.000,00 euro.
Pagamento delle spese e intestazione dei documenti di spesa
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato (c.d. bonifico parlante) dal quale risulti:
• la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sconto in fattura
Lo “sconto in fattura” consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
L’installatore, al fine di applicare lo “sconto in fattura”, dovrà procedere con la compilazione della stessa indicando sia l’importo complessivo dovuto dal cliente finale (comprensivo dell’IVA) – quale totale fattura – sia l’importo dello sconto applicato che dovrà essere pari alla detrazione spettante.
Con riferimento a quest’ultima, considerando che il limite massimo di detrazione ammissibile per unità immobiliare è pari a 96.000,00 euro, lo sconto applicabile per ciascuna unità immobiliare non potrà essere superiore a 48.000 euro.
Costituisce elemento essenziale anche l’indicazione in fattura da parte dell’installatore della seguente menzione di legge: “sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.