BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022: COS’È E COME OTTENERLO

Dal 1 gennaio 2022 è attivo il bonus barriere architettoniche introdotto dalla Legge di Bilancio. Lo scopo di questo bonus è incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni attraverso una detrazione del 75% delle spese sostenute.

Il bonus barriere architettoniche 2022 consiste in una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Viene concesso anche per l’installazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti però dei limiti massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42), il bonus è valido solo per l’anno 2022. La norma modifica il Decreto Rilancio, aggiungendo l’articolo 119- ter al testo coordinato. Vediamo insieme a chi spetta e come richiedere il bonus barriere architettoniche.

A CHI SPETTA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022

Il bonus barriere architettoniche 2022 spetta a chiunque faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65.

COME FUNZIONA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022

L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è pari al 75% e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.

È opportuno ricordare, poi, che dall’anno d’imposta 2021 per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi coperti Superbonus 110%, è già possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%. In tal caso, è però indispensabile che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi d’isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

LE SPESE AMMISSIBILI

L’articolo 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 che modifica il Decreto Rilancio stabilisce che il bonus barriere architettoniche spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.

Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare alcuni esempi come:

  • rampe inclinate;
  • ascensori;
  • piattaforme elevatrici;
  • interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili;
  • adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi;
  • lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.

COSA SI INTENDE PER “BARRIERE ARCHITETTONICHE”?

Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi ammissibili devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento adottato con il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, per barriere architettoniche si intendono:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

  • gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
  • le parti comuni.

Inoltre, gli interventi devono rispettare tutti i criteri e i parametri previsti dal citato Decreto Ministeriale (articoli 3 – 9).

COSA CAMBIA DAL 2022

Prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito di una ristrutturazione edilizia era possibile fruire di una detrazione ai fini IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo,  nell’anno in cui si era sostenuta la spesa e in quelli successivi. In sostanza, chi eseguiva interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche poteva usufruire di una detrazione IRPEF del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta a partire dal 26 giugno 2012. Ora invece – dal 1° gennaio 2022 – la detrazione è pari al 75% e viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

COME CHIEDERE IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022

Per richiedere il bonus barriere architettoniche 2022 basta inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi, suddividendo l’importo in 5 anni. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:

  • sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi (l’azienda che ha realizzato gli interventi applica uno sconto);
  • cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante con rimborso della somma corrispondente (il credito viene ceduto e si ha l’opportunità di recuperare subito l’importo che spetta per l’agevolazione).

COME FUNZIONANO LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

Come anticipato il bonus barriere architettoniche 2022 può essere valorizzato oltre che nella propria dichiarazione dei redditi anche con il meccanismo già introdotto da altri bonus edilizi del Decreto Rilancio. Parliamo di:

  • sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. È prevista la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
  • la congruità delle spese sostenuterispetto agli interventi fatti.